Paderno Dugnano, 11/01/2022
Alle Famiglie
Al Personale Docente e ATA
Al DSGA
Agli Atti
Oggetto: Ulteriori precisazioni riguardanti le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Informativa sui dati personali classi alunni scuola secondaria di I^ grado
Si ribadisce che in data 7 gennaio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 1, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”. Il decreto, entrato in vigore l’8 gennaio 2022, all’art. 4 stabilisce nuove modalità relative alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.
La successiva Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11, diramata l’8 gennaio 2022, fornisce indicazioni operative sull’applicazione del decreto, schematizzandone i contenuti e fornendo ulteriori indicazioni relative all’applicazione di misure specifiche per il personale della scuola e a quello esterno che ha svolto attività in presenza nella classe con casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso.
In base alla sopracitata normativa, si riporta di seguito uno schema riassuntivo sulla gestione dei casi positivi in ambito scolastico:
| GESTIONE DEI CASI POSITIVI IN AMBITO SCOLASTICO
(D.L.n.1 del 7/01/2022 e Nota n.11 dell’8/01/2022) |
||||
|
LIVELLO DI ISTRUZIONE |
numero CASI POSITIVI |
MISURE PER GLI ALUNNI
(appartenenti alla stessa classe/sezione) |
MISURE PER IL PERSONALE
(presente almeno 4 h in classe, nelle 48 h precedenti alla insorgenza del caso) |
|
| ATTIVITA’ DIDATTICA | MISURA SANITARIA | |||
| INFANZIA | 1 | sospesa per 10 gg | -quarantena di 10 gg
-rientro con tampone negativo |
Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |
|
PRIMARIA |
1 | in presenza | Sorveglianza con Testing (tampone a T0 e T5); se negativo, rientro | Auto sorveglianza (si raccomanda di effettuare tampone a T0 e T5) |
| 2 | DAD per 10 gg | -quarantena di 10 gg
-rientro con tampone negativo |
Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* | |
|
SECONDARIA (1 e 2 grado) |
1 | in presenza con obbligo di FFP2 per 10 gg | Auto sorveglianza | Auto sorveglianza |
|
2 |
alunni con ciclo vaccinale prim. non concluso**: DDI per 10 gg | -quarantena di 10 gg
-rientro con tampone negativo |
Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* | |
| alunni con ciclo vaccinale prim. concluso***:
in presenza con obbligo di FFP2 per 10 gg |
Auto sorveglianza | |||
|
3 |
DAD per 10 gg |
si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* |
Si applica quanto previsto dalla Circ. del Min. della Salute 0060136 -30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)* | |
| * Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 3) Soggetti asintomatici che: – abbiano ricevuto la dose booster, oppure- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure – siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. |
||||
| ** o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo | ||||
| *** o che siano guariti, da meno di 120 giorni e ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo | ||||
SCUOLA PRIMARIA
Si specifica che, con riferimento alla circostanza di 1 caso positivo nella classe, per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l’avvio di SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche:
• T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h successive dalla data di ricevimento dalla presente
• T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 giorni
Il tampone antigenico rapido gratuito verrà eseguito esibendo il provvedimento di quarantena rilasciato all’Istituzione scolastica attraverso il portale ATS ( lo stesso verrà allegato alla comunicazione nel Registro elettronico) presso:
• Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/
• Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing)
Si ricorda che:
1. Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS e la scuola.
2. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e l’attività scolastica può proseguire esibendo la presente attestazione e l’esito negativo del test; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS”
SCUOLA SECONDARIA I^ GRADO
Si specifica che, con riferimento alla circostanza di due casi positivi della stessa classe nella scuola secondaria, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppure in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dalla famiglia dell’alunno interessato.
Pertanto, l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Infatti, ai sensi dell’art.4, comma 2 del D.L. 1 del 7/01/22, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini sommenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni […]”.
Dal giorno successivo, alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
Il trattamento dei dati sarà espletato dall’Istituto T. Croci, in qualità di “Titolari del Trattamento”, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e, pertanto in ottemperanza ai principi di cui all’art. 5 del GDPR. A questo scopo, ai sensi dell’art.13 del GDPR, si allega informativa sul trattamento dei dati personali.
AUTO-SORVEGLIANZA
Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto sorveglianza termina al quinto giorno.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021).
Si rimanda ad una attenta lettura delle circolari:
· n.144 del 7 gennaio 2022 avente ad oggetto “Informativa alle famiglie e al personale scolastico in merito alle nuove disposizioni di quarantena domiciliare/autosorveglianza ed isolamento obbligatorio”.
· n. 143 del 7 gennaio 2022 avente ad oggetto “Gestione dei casi di positivi all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo e Rientro a scuola in sicurezza”
· n. 136 del 5 gennaio 2022 avente ad oggetto “Richiesta attivazione Didattica digitale Integrata”
· n. 74 del 2 novembre 2021 avente ad oggetto “procedura di allontanamento alunni da scuola per sospetta sintomatologia Covid-19 e modalità di rientro a scuola.
Per tutto quanto non inserito nella presente circolare, si faccia riferimento ai seguenti documenti che si allegano alla presente:
- Nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30 dicembre 2021 recante “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron”;
- DL 7 gennaio 2022, n. 1 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
- Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute, n. 11 dell’8 gennaio 2022 recante “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”
Rinnovo la richiesta di collaborazione nell’informare tempestivamente, in caso di positività a tampone antigenico/molecolare, la scuola telefonicamente o inviando mail con proprio recapito a dirigentescolastico@icscroci.it e in copia ai docenti Referenti Covid:
Scuola Infanzia Baraggiole: roberta.cassaghi@icscroci.it
Scuola Infanzia Vivaldi: maria.vazzana@icscroci.it
Scuola Primaria Don Milani: mariagrazia.ciccarelli@icscroci.it
Scuola Secondaria T.Croci: donatella.gandola@icscroci.it
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.
Allegato: Informativa Dati Personali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Paola Maria Perrino
Personale scolastico
Dirigente Scolastico