Con la presente si informa, sperando di fare cosa utile e gradita, che in data 30 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge “Omicron 2022” n. 229 del 30/12/2021 che, tra le altre, contiene nuove regole a riguardo i test, i DPI (“Dispositivi di Protezione Individuale”) da indossare e la durata delle quarantene in caso di positività al covid-19 o di contatto stretto con soggetti positivi al covid19.
La norma, già in vigore e corroborata altresì dalla Circolare del Ministero della Salute N. 0060136 del 30 dicembre 2021, indica quanto segue
QUARANTENA
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
In caso di “Contatti stretti” (ad ALTO RISCHIO) [*]
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine della quale risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo
2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al suo termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con esito negativo
3) Soggetti asintomatici che
– abbiano ricevuto la dose booster (ovvero, la “3^ dose”)
oppure
– abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti
oppure
– siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare mascherine di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo. Il periodo di auto-sorveglianza termina al 5° giorno.
È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
[*] Per contatto stretto ad alto rischio, come da indicazioni ECDC, si intende:
– una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei.
In caso di contatti a BASSO RISCHIO [**]
Qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.
[**] Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende:
– una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
– una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesa dell’ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
– tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione
dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
– un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.
ISOLAMENTO
Per i Soggetti contagiati/positivi che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo
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